Nuova UNI 10436:2019 – Controllo e manutenzione caldaie a gas non maggiori di 35 kW

Il 21 novembre 2019 è entrata in vigore la nuova UNI 10436:2019, dal titolo “Caldaie a gas con portata termica
nominale non maggiore di 35 kW – Controllo e manutenzione”.


La norma, da usare a completamento delle prescrizioni delle norme UNI 7129, UNI 7131, UNI 10738, prescrive le
operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione degli scaldaacqua e delle caldaie a gas per uso domestico e
similare destinate al riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria, aventi portata
termica nominale non maggiore di 35 kW.


Sempre ai fini del corretto funzionamento degli apparecchi, prescrive controlli e verifiche anche sulle parti
impiantistiche di contorno agli apparecchi, come ad esempio:
• l’esame della documentazione
• l’esame visivo del locale d’installazione
• l’esame visivo dei canali da fumo e dei condotti di scarico
• il controllo dell’evacuazione dei prodotti della combustione
Per quanto riguarda i controlli e le manutenzioni sugli apparecchi il nuovo documento riporta un elenco di operazioni da
seguire in assenza di indicazioni precise, ma sottolinea ancora una volta la valenza assoluta delle istruzioni del
fabbricante.

FOCUS: LA VALENZA ASSOLUTA DELLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE
Il 21/04/2018, è entrato in vigore il “Reg (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano combustibili gassosi. Si tratta
di un provvedimento che aggiorna i criteri pr l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi a gas
ad uso domestico e non, individuando requisiti essenziali e procedure di valutazione della conformità degli
apparecchi, identici in tutti gli Stati membri, in modo tale da scongiurare divergenze di recepimento tra stato e stato
in sede di omologazione CE.
In estrema sintesi, ai fini della sicurezza, il fabbricante è tenuto a produrre apparecchi secondo criteri condivisi in
ambito comunitario il cui rispetto è sintetizzato nell’acquisizione della “marcatura CE”.
Questa condizione però non è sufficiente a garantire la sicurezza per i suoi fruitori: per non compromettere “la
sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni materiali” occorre
infatti che venga anche “usato
normalmente”
(16° considerando del Regolamento 2016/426). In sostanza il legislatore individua “nell’uso
normale” dell’apparecchio da parte dell’utilizzatore finale, la conditio sine qua non per garantirne una fruizione
sicura.
Cosa si intende con “usato normalmente” è definito all’Articolo 1 – Ambito di applicazione, al comma 2:
2. Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nell’ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione
come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;
c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili
Di particolare rilevanza appaiono i contenuti di cui al punto a) poiché è del tutto evidente che una scorretta
installazione dell’apparecchio piuttosto che l’inosservanza delle disposizioni del fabbricante per la sua
manutenzione, comportano il venir meno dell’“uso normale” dell’apparecchio con la potenziale sottrazione da
ogni responsabilità del produttore in caso di incidente o di anomalia grave di funzionamento.
L’adeguamento della Legislazione Italiana al regolamento UE 2016/426 è avvenuto con la pubblicazione del D.Lgs.
23/ 2019 e la conseguente modifica della modifica la storica legge 6 dicembre 1971, n. 1083
In definitiva la manutenzione del generatore di calore deve essere sempre eseguita secondo le istruzioni del
fabbricante dell’apparecchio.

Periodicità delle manutenzioni:

In assenza di indicazioni da parte dei fabbricanti circa le periodicità dei controlli e delle manutenzioni, la norma prescrive
cadenze almeno annuali.

Fonte: www.et-eam.com